Normativa

Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, all’art.12 (ora art.11 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), istituisce la figura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, comunemente chiamato URP. Tale servizio viene istituito per soddisfare la duplice esigenza, espressa dalle precedenti leggi n. 241 e n. 142 del 1990, di garantire la trasparenza amministrativa e la qualità dei servizi, fornendo uno strumento organizzativo adeguato alle esigenze di attuazione delle funzioni di comunicazione istituzionale e contatto con i cittadini. 

Con la legge 7 giugno 2000, n. 150, in materia di comunicazione e informazione pubblica, si individua nell’URP, la struttura dedicata alle attività di comunicazione. La stessa legge, nel riaffermare i principi generali espressi con il d.lgs. n°29/93, assegna all’URP nuove funzioni, ampliando quindi il ruolo e i compiti di tale struttura; con la legge 150/2000 si prevedono infine specifiche professionalità per il personale dell’URP, delineati in maniera più precisa con il decreto 422/2001.

L’URP delineato a livello normativo, e descritto nella direttiva dell’allora Ministro per la funzione pubblica Franco Frattini del 7 febbraio 2002, è un ufficio “in grado di svolgere più funzioni e di corrispondere ad una domanda differenziata di servizi da parte del cittadino”. Nella direttiva si parla dell’URP come strumento di cambiamento della PA e si pone l’accento sulle importanti funzioni che dovrebbe svolgere: 

  • garanzia di accesso ai servizi
  • ascolto delle esigenze
  • promozione dell’innovazione e della semplificazione
  • verifica della soddisfazione del cittadino. 

Per lo svolgimento di queste attività si individuano alcuni processi necessari, in particolare quelli riguardanti la comunicazione interna e la condivisione delle informazioni tra i diversi uffici e servizi e l’ufficio per le relazioni con il pubblico.
 

Normativa di riferimento: